Residenza in tempo reale - Comune di San Giorgio Albanese
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Cambio di residenza in tempo reale
Cambio di residenza in tempo reale
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, che entreranno in vigore dal 09 maggio 2012, riguardanti le modalità con le quali effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:
Ø ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
Ø ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO
Ø CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
Ø EMIGRAZIONE ALL'ESTERO
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche compilando di moduli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e riportati in fondo a questa pagina (formato doc), compilati in tutte le parti obbligatorie.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente all'ufficio anagrafe del Comune di San Giorgio Albanese (CS) in Piazza Marconi negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
2. per raccomandata, indirizzata a:
Comune di San Giorgio Albanese
- Ufficio Anagrafe –
Piazza Marconi
87060 San Giorgio Albanese (CS)
3. per fax al numero 0983/86025
4. per posta elettronica al seguente indirizzo pec:
Quest’ultima possibilità è consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO ANAGRAFE
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
A seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisitii previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Modelli:


